Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Segnalare l'inizio dei lavori per interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) abilita a iniziare i lavori di ristrutturazione edilizia non soggetti a permesso di costruire, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo che coinvolgono le strutture degli edifici (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).

La SCIA può essere presentata anche nei seguenti casi:

  • in variante al permesso di costruire
  • in alternativa al permesso di costruire.

Approfondimenti

SCIA in variante al permesso di costruire

Per gli interventi realizzati tramite permesso di costruire, l'interessato può presentare la SCIA per varianti che:

  • non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie
  • non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia
  • non alterino la sagoma dell'edificio se è sottoposto a vincolo
  • non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Per l'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia e per l'agibilità le SCIA sono parte integrante del permesso di costruire oggetto dell'intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

La SCIA in variante al permesso di costruire ha l'obiettivo di raccogliere tutte le varianti in corso d'opera sopra descritte, senza interrompere i lavori previsti dal procedimento originario.

SCIA in alternativa al permesso di costruire

La SCIA può essere utilizzata in alternativa al permesso di costruire, presentandola almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori per:

  • interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modifiche del volume o dei prospetti, che cambiano la destinazione d’uso di immobili in zona omogenea A, o gli interventi che cambiano la sagoma di fabbricati sottoposti a vincolo
  • gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica quando derivano da piani attuativi con precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive
  • gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
SCIA per interventi in corso di esecuzione o già ultimati

È possibile presentare la segnalazione per lavori in corso di esecuzione, o per la sanatoria di interventi già realizzati, nelle ipotesi di parziale difformità, se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della richiesta, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36-bis). La sanatoria comporta il pagamento di una sanzione compresa tra  30.984,00 € e 1.032,00 €, pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile. Quando la segnalazione è presentata spontaneamente, per un intervento in corso di esecuzione, la sanzione è pari a 516,00 €.

Inizio e fine dei lavori

I lavori possono essere iniziati al momento della presentazione della SCIA oppure alla data indicata nel modello dell'istanza entro un anno dall'efficacia.

La SCIA vale tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Alla conclusione dei lavori deve essere presentata la comunicazione di fine lavori.

Versamento del contributo di costruzione

Il calcolo degli eventuali oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione (complessivamente contributo di costruzione) deve essere allegato alla SCIA.

Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dalle vigenti normative. Il Comune può comunque richiedere eventuali integrazioni. La quota relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune entro i 30 giorni successivi alla presentazione della SCIA, a meno che non sia applicata una rateizzazione.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 02/09/2024 11:32.20