A seconda dell’intervento edilizio, si distinguono due tipi di serre:
- serre per lo svolgimento dell'attività agricola
- serre bioclimatiche.
Le serre bioclimatiche sono strutture che sfruttano in modo passivo e attivo l'energia solare o la funzione di spazio intermedio per ridurre i consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. Se queste serre sono progettate per integrarsi nell'organismo edilizio e dimostrano, con i calcoli, la loro funzione di risparmio energetico, sono considerate volumi tecnici: non sono quindi computabili ai fini volumetrici.
La disciplina per la costruzione delle serre per svolgere attività agricola, invece, varia a seconda che:
- ci si trovi in zona agricola
- le serre siano amovibili
- le serre abbiano strutture in muratura.
Approfondimenti
Per le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, non è chiesto alcun titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, com. 1, let. e). Il cittadino può comunque presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l’esecuzione dei lavori. Devono però essere rispettate:
- le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
- le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
- le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42).
Le serre bioclimatiche che hanno le caratteristiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2011, n. 1781 sono considerate volumi tecnici e sono soggette ai medesimi titoli abilitativi previsti per gli interventi di manutenzione straordinaria.
Le serre stabili, con strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, realizzate in zona agricola ai sensi della Legge regionale 23/04/2004 n. 11, sono soggette al rilascio del permesso di costruire (PDC).
Le serre con caratteristiche differenti dalle precedenti, salvo diverse disposizioni dello strumento urbanistico o del regolamento edilizio vigente, sono considerate opere di nuova costruzione e sono soggette al rilascio del permesso di costruire (PDC) (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e Legge regionale 23/04/2001, n. 11)