Descrizione

Il passo carrabile è un qualsiasi sbocco di un'area privata su un'area di pubblico passaggio. Il passo carrabile collega dunque un'area privata, fisicamente delimitata e idonea alla sosta o alla circolazione dei veicoli, a un'area di uso pubblico per consentire l'accesso dalla proprietà privata alla pubblica via e viceversa.
Prima di chiedere il rilascio del cartello per il passo carrabile occorre aver ottenuto autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario per l'apertura di accesso o passo carrabile (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22).
L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.
Approfondimenti
Il passo carrabile deve essere installato osservando le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46.
Il cartello del passo carrabile ha dimensioni normali di 45 x 25 cm e dimensioni maggiorate di 60 x 40 cm (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120).
Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio.
Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.
Nella zona antistante un passo carrabile, segnalato con l'apposito cartello, vige il divieto di sosta.
In caso contrario, il divieto di sosta e il posizionamento del cartello sono subordinati alla domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46, com. 3).