Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

Chiedere la concessione dell'assegno di maternità dei Comuni

L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:

  • non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici
  • beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.

L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.

L'assegno è erogato dall'INPS attraverso un'istruttoria del Comune di residenza.

L'importo dell’assegno mensile di maternità è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Il valore dell’indicatore ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 17.747,58 €.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito dell'INPS.

Requisiti soggettivi

Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:

  • essere madri cittadine:
  • essere residente nel Comune di Dolo e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
  • avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
  • avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente.

L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

  • se la madre abbandona il figlio o in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e, comunque, non sia in affidamento presso terzi
  • in caso di decesso della madre del neonato (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/12/2000 n. 452, art. 11).

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Famiglia
Sezioni: Servizi sociali

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 18/05/2023 16:28.58